RIMBORSO DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

RIMBORSO DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di

domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Rimborso del costo del biglietto di viaggio per alcune categorie di elettori

residenti all'estero.

 

Con riferimento all'oggetto, si rammenta che, per le consultazioni referendarie dell'8

e 9 giugno 2025, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma 1 -bis,

introdotto dall'art. 2, comma 37, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52), e del D.P.R. 2

aprile 2003, n. 104 (art. 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene

relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le

condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita

istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del

timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio,

a ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda

classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il

trasporto aereo.