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23-05-2013
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
GUIDA ALL’ACCONTO 2013
Dove rivolgersi
Ufficio: Tributi
tel 0587/261645 – 0587/261653
fax 0587/705117
Piazza Vittoria 47 - Primo Piano
56020 Santa Maria a Monte
Addetti
Spinelli Lamberto
Cardellini Mario
Marchetti Cristina
Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Tributi
martedì, giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Chi deve pagare
Visto il D.L. 54 del 21 Maggio 2013, si precisa che alla scadenza della prima rata (17 giugno) il versamento è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè all'oggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
CALCOLO
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:
CATEGORIE CATASTALI |
MOLTIPLICATORE |
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9) |
160 |
A/10 UFFICI |
80 |
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, ORATORI |
140 |
C/1 NEGOZI |
|
C/3 LABORATORI |
140 |
C/4 LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI |
140 |
C/5 STABILIMENTI BALNEARI |
140 |
C/2 CANTINE |
160 |
C/6 GARAGE |
160 |
C/7 TETTOIE |
160 |
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (escluso D5) |
65 |
D/5 ISTITUTI DI CREDITO |
|
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i terreni agricoli, la base imponibile è ottenuta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L. 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 e vigono gli scaglioni di esenzione definiti dall’articolo 4, c. 5, lett. e) del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012.
VERSAMENTO
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate: la prima pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 17 giugno, la seconda a saldo entro il 16 dicembre. E' possibile versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2013.
Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 3,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.
Il Modello F24 è reperibile negli sportelli bancari e postali e può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione. (modello F24 - istruzioni modello F24)
ALIQUOTE IMU
L’acconto versato entro il 17 giugno 2013 deve essere calcolato con riferimento alle aliquote stabilite nella delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17 luglio 2012.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24 entro le scadenze previste dalla legge. Il modello F24 è reperibile presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti sul territorio nazionale ed è scaricabile dal sito del comune nella sezione TRIBUTI - IMU - MODULISTICA.
A partire dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l'I.M.U. deve essere versata esclusivamente al Comune, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i quali l'imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato, di cui in acconto il 0,76% quota statale codice 3925 mentre il 0,20% quota comune codice 3930.
I principali codici tributo sono i seguenti:
CODICI |
TRIBUTO |
3912 |
IMU per l'abitazione principale - COMUNE |
3913 |
IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in cat. C - COMUNE |
3914 |
IMU per i terreni - COMUNE |
3916 |
IMU per le aree fabbricabili - COMUNE |
3918 |
IMU per gli altri fabbricati - COMUNE |
3925 |
IMU per i fabbricati classificati in cat. D - STATO |
3930 |
IMU per i fabbricati classificati in cat. D - incremento COMUNE |
Il Codice Ente del Comune di Santa Maria a Monte è I232
La legge di Stabilità per l’anno 2013